Congresso Internazionale degli architetti e dei tecnici
dei monumenti storici
CARTA DI VENEZIA
Venezia, 1964
Le opere monumentali dei popoli, recanti un messaggio
spirituale del passato, rappresentano, nella vita attuale, la viva testimonianza
delle loro tradizioni secolari. L'umanità, che ogni giorno prende
atto dei valori umani, le considera patrimonio comune, riconoscendosi responsabile
della loro salvaguardia di fronte alle generazioni future. Essa si sente
in dovere di trasmetterle nella loro completa autenticità.
È essenziale che i princìpi che presiedono
alla conservazione ed al restauro dei monumenti vengano prestabiliti e
formulati a livello internazionale, lasciando tuttavia che ogni Paese li
applichi, tenendo conto della propria cultura e delle proprie tradizioni.
Definendo per la prima volta questi princìpi fondamentali,
la Carta di Atene del 1931, ha contribuito allo sviluppo di un vasto movimento
internazionale che si è particolarmente concretato in documentazioni
nazionali, nell'attività dell'ICOM e dell'UNESCO, e nella creazione,
ad opera dell’UNESCO stessa, del Centro Internazionale di Studio per la
conservazione ed il restauro dei Beni Culturali. Sensibilità e spirito
critico si sono rivolti su problemi sempre più complessi e variati;
è arrivato quindi il momento di riesaminare i princìpi della
Carta, al fine di approfondirli e di ampliarne l'operatività in
un documento nuovo.
Di conseguenza, il Secondo Congresso Internazionale degli
architetti e Tecnici dei monumenti, riunitosi a Venezia dal 25 al 31 maggio
l964, ha approvato il testo seguente:
DEFINIZIONI
Art. 1
La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione
architettonica isolata quanto l'ambiente urbano o paesistico che costituisca
la testimonianza di un civiltà particolare, di un’evoluzione significativa
o di un avvenimento storico. Questa nozione si applica non solo alle grandi
opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo, abbiano acquistato
un significato culturale.
Art. 2
La conservazione ed il restauro dei monumenti costituiscono
una disciplina che si vale di tutte le scienze e di tutte le tecniche che
possano contribuire allo studio ed alla salvaguardia del patrimonio monumentale.
SCOPO
Art. 3
La conservazione ed il restauro dei monumenti mirano
a salvaguardare tanto l'opera d'arte che la testimonianza storica.
CONSERVAZIONE
Art. 4
La conservazione dei monumenti impone innanzi tutto una
manutenzione sistematica.
Art. 5
La conservazione dei monumenti è sempre favorita
dalla loro utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale
destinazione è augurabile ma non deve alterare la distribuzione
e l'aspetto dell'edificio. Gli adattamenti pretesi dall'evoluzione degli
usi e dei costumi devono dunque essere contenuti entro questi limiti.
La conservazione di un monumento implica quella delle
sue condizioni ambientali. Quando sussista un ambiente tradizionale, questo
sarà conservato; verrà inoltre messa al bando qualsiasi nuova
costruzione, distruzione e utilizzazione che possa alterare i rapporti
di volumi e colori.
Art. 7
Il monumento non può essere separato dalla storia
della quale è testimone, né dall'ambiente dove esso si trova.
Lo spostamento di una parte e di tutto il monumento non può quindi
essere tollerato che quando la salvaguardia di un monumento lo esiga o
quando ciò sia giustificato da cause di notevole interesse nazionale
o internazionale.
Art. 8
Gli elementi di scultura, di pittura o di decorazione
che sono parte integrante del monumento non possono essere separati da
esso che quando questo sia l'unico modo atto ad assicurare la loro conservazione.
RESTAURO
Art. 9
Il restauro è un processo che deve mantenere un
carattere eccezionale. Il suo scopo è di conservare e di rilevare
i valori formali e storici del monumento e si fonda sul rispetto della
sostanza antica e delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi
dove ha inizio l'ipotesi: qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto
indispensabile per ragioni estetiche e teoriche, deve distinguersi dalla
progettazione architettonica e dovrà recare il segno della nostra
epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio
archeologico e storico del monumento.
Art. 10
Quando le tecniche tradizionali si rivelino inadeguate,
il consolidamento di un monumento può essere assicurato mediante
l'ausilio di tutti i più moderni mezzi di struttura e di conservazione,
la cui efficienza sia stata dimostrata da dati scientifici e sia garantita
dall'esperienza.
Art. 11
Nel restauro di un monumento devono essere rispettati
i contributi validi nella costruzione di un monumento, a qualunque epoca
appartengano, in quanto l'unità stilistica non è lo scopo
di un restauro. Quando in un edificio si presentano parecchie strutture
sovrapposte, la liberazione di una struttura inferiore non si giustifica
che eccezionalmente, e a condizione che gli elementi rimossi siano di scarso
interesse che la composizione architettonica rimessa in luce costituisca
una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico, e
che il suo stato di conservazione sia ritenuto sufficiente. Il giudizio
sul valore degli elementi in questione e la decisione sulle eliminazioni
da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore del progetto.
Art. 12
Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti
devono integrarsi armoniosamente all'insieme, distinguendosi tuttavia dalle
parti originali, affinché il restauro non falsifichi il monumento,
sia nel suo aspetto artistico, sia nel suo assetto storico.
Art. 13
Le aggiunte non possono essere tollerate se non rispettano
tutte le parti interessanti dell'edificio, il suo ambiente tradizionale,
l’equilibrio del suo complesso di rapporti con l'ambiente circostante.
AMBIENTI MONUMENTALI
Art. 14
Gli ambienti monumentali devono essere oggetto di speciali
cure, al fine di salvaguardare la loro integrità ed assicurare il
loro risanamento, la loro utilizzazione e valorizzazione. I lavori di conservazione
e di restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai princìpi
enunciati negli articoli precedenti.
SCAVI
Art. 15
I lavori di scavo devono essere eseguiti conformemente
a norme scientifiche ed alla "Raccomandazione che definisce i princìpi
internazionali da applicare in materia di scavi archeologici", adottata
dall'UNESCO nel 1956.
Saranno assicurate l'utilizzazione delle rovine e le
misure necessarie alla conservazione ed alla stabile protezione delle opere
architettoniche e degli oggetti rinvenuti. Verranno inoltre prese tutte
le iniziative che possano facilitare la comprensione del monumento messo
in luce, senza mai snaturarne i significati.
È da escludersi "a priori" qualsiasi lavoro di
ricostruzione, mentre è da considerarsi solo l'anastilosi, cioè
la ricomposizione di esistenti parti, ma smembrate.
Gli elementi di ricomposizione dovranno sempre essere
riconoscibili e rappresenteranno il minimo necessario per assicurare le
condizioni di conservazione del monumento e ristabilire la continuità
delle sue forme.
DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONE
Art. 16
I lavori di conservazione, di restauro e di scavo saranno
sempre accompagnati da una documentazione precisa con relazioni analitiche
e critiche, illustrate da disegni e da fotografie. Tutte ]e fasi dei lavori
di liberazione, di consolidamento, di ricomposizione e di integrazione,
come gli elementi tecnici e formali identificati nel corso dei lavori,
v i saranno inclusi. Questa documentazione sarà depositata negli
archivi di ente pubblico e verrà messa a disposizione degli studiosi:
è raccomandata la sua pubblicazione.
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