Legge n.1089, 1 giugno 1939.
Tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunabuli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro per l’educazione nazionale.
La notifica, su richiesta del Ministro, è descritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.
Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero della educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.
Chiunque abbia interesse può prenderne visione.
Art. 4 - I rappresentanti delle Province, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.
I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.
Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.
Art 5 - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 6 - Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.
Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale, per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.
Art. 7 - Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.
Art. 8 - Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze di culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.
Art. 9 - I soprintendenti possono, in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.
Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
Art. 10 - I provvedimenti, adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.
Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

Capo II
Disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza delle cose

Art. 11 - Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Province, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Soprintendenza competente

Art. 12 - Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente soprintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.
Art. 13 - Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l’autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
Art. 14 (1) - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.
In caso di urgenza il Ministro può adottare senz’altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.
Art. 15 - Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.
Art. 16 - Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.
La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.
Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.
Art. 17 - Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l’obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.
L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro; qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.
Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscossa con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 18 - I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.
In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.
Art. 19 - Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.
Art. 20 - Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.
La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.
In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 21 - Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall’applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.
Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
Art. 22 - Con disposizione dei competenti soprintendenti, sarà vietato il collocamento o l’affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l’aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.

NOTA:
1 - Ulteriori integrazioni sono state disposte con la legge 21 dicembre l961, n 1552. Vedasi anche art. 6 della legge lo marzo 1975, n. 44.

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