CRONOLOGIA
Il nuovo Codice di Diritto Canonico

Il diritto canonico è l'ordinamento giuridico che risulta dal complesso di norme poste o fatte valere dall'autorità della Chiesa cattolica, dalle quali è disciplinata l'organizzazione della medesima ed è regolata l'attività dei suoi membri in relazione al loro fine ultimo. Esso non va confuso con le norme che in materia di culto, di religione, di rapporti di natura religiosa, di istituzioni ecclesiastiche, vengono emanate dagli Stati, e che tradizionalmente costituiscono il diritto ecclesiastico. Nel corso dei secoli l'enorme massa di atti normativi è stata più volte ordinata e racchiusa in collezioni, o raccolte, talune private, altre ufficiali. Dal 1909 gli atti del pontefice e della curia sono editi negli "Acta apostolicae Sedis", pubblicazione ufficiale. Ma la congerie delle fonti, e l'estrema difficoltà di consultazione, di conoscenza e di coordinamento che ne nasceva, unitamente al movimento di carattere ideologico e culturale che aveva portato nei vari Stati, fin dal tempo del concilio Vaticano I (1869-70) avevano suscitato pressanti richieste di codificazione unitaria. Finalmente Pio X con il "motu proprio" denominato "Arduum sane munus" del 19 marzo 1904, accogliendo i voti di vescovi e cardinali costituì una commissione, da lui stesso presieduta, che in dodici anni condusse a compimento l'elaborazione del "Codex iuris canonici", promulgato da Benedetto XV il 27 maggio 1917 ed entrato in vigore il 19 maggio 1918. Il "Codex", rispetto al quale tutte le fonti anteriori divennero ius vetus, conteneva la quasi totalità della legislazione vigente per la Chiesa latina (non anche per la Chiesa orientale), condensata in 2414 canoni concepiti a simiglianza degli articoli di legge dei moderni codici secolari. Era diviso in cinque libri (I, norme generali; II, delle persone; III, delle cose; IV, dei processi; V, dei delitti e delle pene) e in appendice portava, come "Documenta", alcune costituzioni pontificie.

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