COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
PROVINCIA DI BERGAMO
 
RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI INTERNI DELLA CHIESA ARCIPRESBITERALE PLEBANA S. MARIA ASSUNTA e S. PIETRO in VINCOLI
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
 
OPERE DA IMPRESA SPECIALIZZATA NELLA CONSERVAZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

 

L’ appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste da impresa con specializzazione nella conservazione di edifici di interesse storico artistico e manufatti artistici per il restauro conservativo degli interni della Chiesa Arcipresbiterale Plebana di Vilminore di Scalve e del campanile ad essa connesso, secondo il progetto redatto dall’Arch. ATTILIO CRISTINI.

(Il progetto composto dalle relazioni tecnica, storica e sui manufatti artistici e da tav. n°5, si intende allegato e facente parte integrante del presente capitolato).

 

 

ART. 2 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

  • Operazioni preliminari e diagnostiche (da concordare con la D.L) con relative mappature e documentazione fotografica;
  • Restauro conservativo delle superfici dipinte e dei manufatti artistici all’interno della Chiesa;
  • Intervento di tipo conservativo e manutenzione straordinaria del campanile;
  • Assistenza alle opere di illuminazione interna e esterna e dell’impianto di riscaldamento;
Per le opere per cui il Committente si riserva di provvedere direttamente o da stralciarsi da quelle appaltate, l’appaltatore non potrà avanzare domanda di particolari compensi per mancati utili, spese generali ed altri motivi.

 

 

ART. 3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

 

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dalle relazioni e dai disegni allegati al contratto salvo, al termine delle operazioni preliminari e diagnostiche, quanto verrà meglio precisato dalla Direzione dei Lavori in accordo con la Soprintendenza per i beni Ambientali e Architettonici e della Soprintendenza per i beni Artistici e Storici.

 

 

ART. 4 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

 

Il Direttore dei Lavori si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti e modifiche che riterrà necessarie ed opportune, nonché di aumentare o ridurre i lavori o parte di essi alle stesse condizioni del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo del contratto stesso senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi. Oltre tale limite l’Appaltatore può recedere dal contratto col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi contrattuali. (Nella determinazione dell’entità dell’aumento dei lavori non sono tenuti in conto gli aumenti delle opere relative a lavori su fondazioni e scavi).

 

 

ART. 5 - FORMA DELL’APPALTO

 

I lavori sono appaltati a misura secondo i prezzi unitari allegati al presente Capitolato, applicati alle varie quantità di lavoro che saranno determinate con misure geometriche.

Le quantità espresse nel presente capitolato sono indicative e le uniche quantità certe saranno quelle emergenti dalla contabilità afferente il rapporto di appalto redatta tra il Committente e l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto al precedente art.4.

Eventuali lavori in economia da considerarsi per lavori altrimenti non diversamente quantificabili andranno sempre concordati ed accettati dalla Direzione lavori prima della loro esecuzione.

Vengono assunti nel presente Capitolato speciale i criteri di misurazione e valutazione, se questi non sono espressi nell’Elenco Prezzi allegato, riportati dal Prezziario Opere Edili della Provincia di BERGAMO e per quanto in esso non previsto, alle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

(I prezzi unitari allegati al presente Capitolato si intendono vincolati per tutto il periodo dei lavori e pertanto non soggetti a variazioni).

 

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE

 

Sono a carico del Committente le spese riguardanti la progettazione, calcoli strutturali esclusi i ponteggi, la Direzione dei Lavori, il controllo della contabilità e collaudo.

 

 

ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

 

Sono a carico dell’Appaltatore:

  • Nel periodo previsto per l’esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il regolare svolgimento delle principali funzioni della Chiesa in condizioni di massima sicurezza con allontanamento di qualsiasi condizione o materiale che possa comportare rischi;
  • L’obbligo di segnalare alla direzione dei Lavori l’eventuale personale destinato a coadiuvarlo o sostituirlo qualora l’Appaltatore non conduca personalmente i lavori, da identificarsi quale responsabile di cantiere. Tale persona deve essere in possesso dei necessari requisiti tecnici e morali;
  • Le spese per formare e mantenere i cantieri ed illuminarli;
  • Le spese per attrezzi, ponteggi protezioni, baracche per il deposito materiali e quanto altro occorra all’esecuzione completa e perfetta dei lavori;
  • Il tracciamento della costruzione sul terreno e la determinazione di quote e livelli secondo le disposizioni della Direzione Lavori che provvederà all’opportuno controllo, nonché gli strumenti necessari a rilievi (compresi aspetti diagnostici, rilevazione umidità, temperatura ecc), tracciamenti e misurazioni.
  • L’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché le Leggi ed i Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
  • Devono essere garantiti i livelli di sicurezza previsti dalle normative vigenti (anche se il cantiere non rientra nei termini previsti per l’applicazione della legge 494)
  • Le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone ed alle cose, nell’esecuzione delle opere;
  • La responsabilità civile e penale come previsto nell’art. 22;
  • La sorveglianza del cantiere fino alla consegna della costruzione a lavori ultimati;
  • Concessione ai fornitori ed installatori diretti del committente del libero accesso al cantiere e dell’uso dei ponteggi esistenti, in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture degli stessi e una loro permanenza in opera 15 giorni oltre quanto necessario all’Appaltatore;
  • Gli eventuali allacciamenti provvisori per il servizi di acqua, energia elettrica, i canoni di consumo;
  • Lo sgombero dei detriti, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere affidate all’Appaltatore, nonché la periodica pulizia ed il riordinamento del cantiere;
  • Lo scarico ed il trasporto a deposito nell’ambito del cantiere di tutti i materiali approvvigionati dal committente e dai suoi fornitori. Tale scarico è a totale cura e spese dell’Appaltatore anche quando si riferisce a materiali e a forniture per le quali gli competono la sola posa in opera e assistenza muraria;
  • L’obbligo di tenere a disposizione della direzione dei Lavori gli elaborati di progetto per gli opportuni raffronti e controlli;
  • L’obbligo di eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e di richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni e chiarimenti per le particolarità che eventualmente non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere, o che fossero in contraddizione con altri disegni precedentemente consegnati;
  • L’Appaltatore è tenuto a coordinare i vari fornitori ed installatori, comandati direttamente dal Committente, affinché il programma di lavoro concordato con la D.L. abbia uno svolgimento regolare;
  • L’obbligo di controllare che durante l’assistenza ai lavori per le opere da idraulico ed elettricista o di qualsiasi altro installatore, per intervento diretto proprio o anche degli installatori, non venga lesa in alcun modo l’integrità del manufatto salvaguardandone le caratteristiche materiche ed estetiche;
  • L’obbligo della stesura della contabilità da consegnare alla D.L. per il controllo ed il visto.
 

 

ART. 8 - COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

 

Il Direttore dei Lavori vigila affinché l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità ai disegni ed ai patti contrattuali ed esercita l’alta sorveglianza con visite periodiche personali o dei suoi sostituti.

 

 

ART. 9 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

 

L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri ed ha l’obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali gli ordini ricevuti dal direttore dei lavori e deve procedere, inoltre, all’allontanamento dal cantiere di coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazioni o disonestà.

L’Appaltatore inoltre, è tenuto a vietare l’ingresso nel cantiere alle persone non addette ai lavori, non autorizzate dal Direttore dei lavori.

L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti od operai nonché della malafede, o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

 

 

ART. 10 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

 

In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale andamento, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi del Committente.

 

 

ART. 11 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 210 naturali, successivi e continui, con inizio dal giorno successivo alla data di consegna del terreno.

 

La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di lire 100 (diconsi lire centomilalire) per ogni giorno di ritardo.

 

INIZIO LAVORI PRESUNTO: inizio 15 aprile 1998

FINE LAVORI PRESUNTA: fine ......................

 

 

ART. 12 - SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI

 

Qualora, cause di forza maggiore impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, i lavori dovranno essere sospesi.

La ripresa dei lavori è immediata quando siano cessate le ragioni che determinano la sospensione.

La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato dal contratto per l’ultimazione dei lavori.

 

 

ART. 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

 

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata al Direttore dei Lavori che procederà alla necessaria constatazione in contraddittorio.

In tale collaudo preliminare devono essere rilevate e verbalizzate le eventuali incompiutezze o difetti e l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli entro breve termine, secondo quanto prescritto dal Direttore dei Lavori.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari i lavori di riparazione e completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il limite assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha il diritto di farli eseguire ad altri, addebitandone l’onere all’Appaltatore.

Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di legge.

 

 

ART. 14 - NUOVI PREZZI

 

Se nel corso della realizzazione delle opere si presentasse l’esecuzione di lavori non contemplati nell’elenco prezzi facente parte del contratto, ma preventivamente autorizzati e concordati con il Direttore dei Lavori, si farà riferimento al Prezziario Opere Edili delle Provincia di Bergamo, con lo sconto dell’8%

In caso di lavori non inclusi nemmeno nel Prezziario opere Edili, l’Appaltatore è tenuto a concordare i prezzi prima di intraprendere l’esecuzione degli stessi.

In mancanza di comunicazioni, tali lavori verranno considerati compresi o accessori ad altri liquidati a misura e perciò già compresi nei prezzi pattuiti per questi ultimi.

Le condizioni accordate dovranno venire trascritte in un apposito giornale dei lavori, che verrà in ogni pagina sottoscritto dal Direttore Lavori e dall’Appaltatore.

 

 

ART. 15 - CONTABILITÀ E DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI

 

1) Giornale dei lavori nel quale verranno registrate:

  • tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori, condizioni meteorologiche, fase di avanzamento dei lavori;
  • le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori;
  • le annotazioni dell’Appaltatore con la documentazione delle caratteristiche degli interventi;
  • le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
  • i nuovi prezzi.
Il libro giornale deve essere sottoscritto in ogni foglio dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

2) Libro dei rilievi e della contabilità dei lavori che dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con riferimento soprattutto alle opere occultate con il procedere dei lavori.

Tale libro sarà tenuto aggiornato a cura dell’Appaltatore e verificato dal Direttore dei Lavori.

Al fine della regolare contabilizzazione dei lavori, ciascuna parte dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni in contraddittorio con le altre parti.

3) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere prodotta completa documentazione grafica e fotografica, relative relazioni degli interventi effettuati con raffronti tra lo stato di fatto e l’intervento. Il tutto dovrà confluire in una documentazione finale.

 

 

ART. 16 - PAGAMENTI

 

I pagamenti verranno effettuati:

In relazione allo stato d’avanzo pagamenti di lire ....................... (diconsi lire .................................) con trattenuta del ................. fino al collaudo dell’opera.

 

 

ART. 17 - DISCIPLINA DEI SUB-APPALTI

 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere ad altri in sub-appalto tutto o parte dell’opera assunta, senza espresso consenso del Committente, sotto pena di rescissione del contratto e del risarcimento dei danni.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, delle opere e delle prestazioni sub-appaltate.

 

 

ART. 18 - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

 

Le opere dovranno essere realizzate con i criteri generali del presente capitolato, dei disegni esecutivi e dell’elenco prezzi.

Il Direttore dei Lavori o il suo incaricato, procederà comunque al controllo delle misure, effettuerà i normali accertamenti tecnici, rimanendo a carico dell’Appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti normali accertamenti.

Il Direttore dei Lavori segnalerà all’Appaltatore le eventuali opere, lavori, non ritenuti realizzati ed eseguiti a regola d’arte e secondo quanto prescritto dalle prescrizioni contrattuali.

L’Appaltatore deve provvedere al perfezionamento ed all’eventuale rifacimento a sue spese di tali opere, salvo formulare riserva qualora non ritenga giustificate le osservazioni del direttore dei Lavori.

 

 

 

 

ART. 19 - CONTROVERSIE

 

Le controversie che non possono essere risolte amichevolmente saranno rimesse al giudizio esclusivo di un Collegio di tre arbitri, ai sensi degli artt. 810 e seguenti del C.C. di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato su accordo dei primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale il quale su istanza della parte diligente, provvederà anche alla nomina di uno dei primi due arbitri, qualora la parte interessata non vi abbia provveduto entro venti giorni dalla domanda.

Il collegio giudicherà secondo diritto con applicazione delle norme recitate dal Codice di Procedura Civile in teme di arbitrato.

Sede dell’arbitrato è sin d’ora stabilita in Bergamo.

 

 

ART. 20-MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

 

Gli interventi previsti nel progetto conservativo dovranno essere quanto più possibile contenuti.

Considerato che ogni aggiunta o trasformazione introduce nuovi e tangibili elementi di novità estranei alla consistenza strutturale, formale e funzionale dell’edificio e dei manufatti in esso contenuti, gli interventi conservativi dovranno seguire i criteri:

 

  • del "minimo intervento", limitandosi all’essenzialità dell’intervento, anche nell’eventualità dell’integrazione, onde non compromettere il "testo" nella sua valenza documentaria, sono escluse quindi operazioni invasive di rimozione e reintegrazione;
  • della "reversibilità dell’intervento", ossia della possibilità di rimuovere, le eventuali aggiunte e integrazioni introdotte con l’intervento di restauro;
  • della "compatibilità fisico-chimico" con gli antichi materiali dei prodotti che la tecnologia attuale offre;
  • della "distinguibilità" delle eventuali integrazioni, differenziandone i materiali rispetto ai manufatti originali;
  • della "salvaguardia dell’autenticità storicamente determinata in tutte le sue stratificazioni".
  Le operazioni conservative di pulitura, consolidamento e protezione dovranno essere eseguite secondo i criteri sopra esposti e tenendo come riferimenti orientativi:
  • per i materiali lapidei: le Raccomandazioni NORMAL in particolare n°1,3,25;
  • per gli stessi manufatti lapidei, i manufatti lignei, i dipinti su tela ed i dipinti murali, le seguenti pubblicazioni: G.Urbani (a cura di), Problemi di conservazione, Bologna, 1972; cfr. P. e L. Mora-Philippot. La conservation des peintures murales, Bologna, 1977; L’Istituto Centrale per Palazzo Te. In "Bollettino d’arte", Vol. speciale (1994); da esperienze di restauro e la ricerca sui materiali e le metodologie pubblicati nella rivista annuale, dell’Opificio delle Pietre dure e Laboratorio di restauro di Firenze, "OPD Restauro".
  ART. 21 - QUALITÀ, PROVENIENZA E PRESCRIZIONI GENERALI

 

Tutti i materiali utilizzati per le operazioni di restauro dovranno essere autorizzati preventivamente dalla D.L e dovranno risultare sperimentati nell’ambito dell’attività conservativa svolta dagli Istituti centrali del Ministero dei Beni Culturali (I.C.R e O.P.D).

Per la forma e l’esecuzione delle opere e per la qualità, composizione e dosatura dei materiali si fa riferimento al progetto, all’elenco prezzi e alle prescrizioni sopra riportate.

Per i materiali non attinenti il restauro conservativo si fa riferimento al capitolato speciale d’Appalto redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici.

 

ART. 22 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

 

Sono a carico dell’Appaltatore le responsabilità civili e penali dei danni causati anche a terza persona per suo fatto e colpa.

 

 

DATA

 

(DITTA APPALTANTE) IMPRESA (DITTA APPALTATRICE)
 

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