IPERTESTO E PROGETTO DI CONSERVAZIONE
"Progetto architettonico e progetto edilizio nella prassi ministeriale"
(1)
Gian Carlo Borellini (Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Milano)

Come ispettore di zona ho questo compito di vigilare sui beni architettonici e paesaggistici della circoscrizione territoriale che mi è stata assegnata; la delega che il Soprintendente di Milano - Arch. Lucia Gremmo - ha assegnato al mio ruolo di funzionario riguarda di solito [per i comuni delle valli e del settore orientale della provincia di Bergamo]: - verifica, aggiornamento, emanazione delle notifiche monumentali; - supervisione delle proposte di restauro (in realtà qualsiasi intervento tecnico\edilizio sugli immobili vincolati); - collaudi dei lavori portati a termine (agevolazioni fiscali ex legibus 1552\61 e 512\82). Per questi motivi, ho avuto già occasione di valutare sia il progetto di recupero del palazzo che ci ospita (Palazzo del Pretorio), sia, successivamente, quello della Chiesa, che è l’oggetto del convegno odierno. Innanzitutto ringrazio sentitamente [sono lusingato] delle parole che il parroco ha voluto indirizzarmi, e mi associo senz’altro a quanto detto da lui e dagli altri predecessori, specialmente per quella che potremmo denominare la componente socio\economica di un restauro (ma di questo cercherò di esprimermi più oltre). Per ora mi limito a sottolinearne l’esiziale posizione all’interno di un processo di recupero architettonico; la determinazione, la caparbietà, la lungimiranza della Parrocchia locale e dei suoi parrocchiani (non più di 500 anime!), persuasi a portare a termine un’operazione plurimiliardaria, non solo induce ad applaudire con forza, ma aiuta pure a comprendere il devastante impatto economico che la protezione e la valorizzazione monumentale possono produrre in Italia [ovvero, in una piccola comunità come questa]. Pertanto mi sento autorizzato a rivolgere un richiamo ai nostri amministratori [in particolare al mio datore di lavoro: il Ministero per i Beni Culturali], affinché integrino le vigenti normative di tutela con nuove formule finalizzate a maggiori, più ampie, integrali agevolazioni fiscali. Questa riflessione iniziale [che anticipa, comunque, l’intervento specifico], mi serve anche per esprimere la mia gratitudine per l’invito presente [opportunità di crescita scientifica compresa].
Sono consapevole di come questo mio intervento, rivolto a cercare di sondare alcuni aspetti meno conosciuti\riconosciuti all’interno della normativa di tutela e dei suoi organi attuativi, debba guardarsi da atteggiamenti iconoclasti. Va comunque ricordato che la legge n° 1089 del 1° giugno 1939 sulla protezione delle cose di interesse artistico e storico, assorbendo nella sua applicazione gran parte dell’operato della Soprintendenza, è quella che consente - nel concreto - l’ impiego dei principi del restauro ad una realtà territoriale costituita da beni culturali in trasformazione. Come ben noto, il riconoscimento del valore è effettuato tramite l’elaborazione della proposta di tutela. Ratificato (dal superiore Ministero) e notificato il vincolo, discendono le disposizioni per la conservazione, integrità e sicurezza articolate in una fase di indirizzo e verifica del progetto di restauro e nella ispezione e consulenza sulle operazioni architettoniche indicate [cfr. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, La Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna, Ravenna, Longo Editore, s.d. E’ utile che i richiami alla normativa vigente includano pure la recente L.241\90 - con relativo regolamento attuativo specifico per il Min. BB CC e AA ( DM 13.06.94 n° 495 ) - cosiddetta ‘legge della trasparenza’, in merito ai tempi di durata della pratica]. La Soprintendenza ai Monumenti di Milano, conseguendo il titolo di ufficio periferico, unitamente a Biblioteche di Stato, Archivi di Stato, Soprintendenze Archivistiche, Soprintendenze Archeologiche, Soprintendenze alle Gallerie, giunge a garantire, con queste ultime, nella sommatoria delle singole competenze, l’ampio ventaglio protezionistico dei beni culturali, così come esplicitato dall’art.1 della L.1089. (2) Di fatto, per esercitare la tutela bisogna innanzitutto ‘vincolare’ gli immobili con apposito provvedimento ministeriale - il cosiddetto decreto di vincolo - dopodiché attivare la vigilanza sugli stessi che da quel momento si delineano classificati dal Ministero di particolare interesse storico-artistico. Vigilanza riassumibile, come poc’anzi riportato, nella supervisione degli interventi tecnico\edilizi (3). Le norme procedurali che regolano la stesura della domanda monumentale non richiedono formule prescritte. Tuttavia è possibile leggerle tra le righe (ma, la domanda può essere scritta anche a mano, in bollo per i privati). Come si riesce a evincere dal testo della legge 1089, sono comunque facili i limiti imposti: A)- le cose immobili e mobili aventi più di 50 anni di spettanza degli enti devono essere descritte in un elenco inventario (art.4, L.1089\39 e art.27 Regolamento); B)- non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l’autorizzazione del Ministero (art.11, 1089); C)- in particolare non possono essere staccati senza autorizzazione gli affreschi e gli altri ornamenti murali (anche negli interni, anche se non risulta emanato provvedimento alcuno di vincolo - art.13, 1089 -); D)- qualunque intervento - indipendentemente dall’entità: pertanto pure la cosiddetta manutenzione ordinaria -, sia da parte di soggetto privato che pubblico deve essere autorizzato (art.18); E) le notifiche emanate con le precedenti leggi di tutela [185\902 e 364\909] continuano ad avere vigore (art.71) [la lettura integrale della legge, al di là della necessità normativa, è comunque foriera di utili - e a volte sorprendenti - interrelazioni; cfr.: A.CANTONE, Difesa dei monumenti e delle bellezze naturali..., Napoli, F.Fiorentino, s.d.] (4). La pratica prosegue, quindi, con l’inoltro del progetto. [Cfr.: M.T.BINAGHI OLIVARI (a cura di), Beni culturali nelle chiese..., Milano, Curia, 1992]. Se il Regolamento del 1913 - art.40 - richiede genericamente, per lavori di qualsivoglia natura una domanda coi relativi progetti, la Carta del restauro 1972 (già circolare ministeriale n° 117 del 6 aprile 1972 e per questo in quel momento diramata dal Ministero a tutti i Soprintendenti; cfr. C.BRANDI, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 1977) stabilisce tuttavia che la redazione del progetto per il restauro di un’opera architettonica deve essere preceduta da un attento studio sul monumento condotto da diversi punti di vista (che prendano in esame la sua posizione nel contesto territoriale o nel tessuto urbano, gli aspetti tipologici, le emergenze e qualità formali, i sistemi e i caratteri struttivi, ecc.)... Parte integrante di questo studio saranno ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, ecc., per acquisire ogni possibile dato storico. Il progetto si baserà su un completo rilievo grafico e fotografico... e comprenderà un accurato specifico studio per la verifica delle condizioni di stabilità (in linea, peraltro, coi principi enunciati da Raffaello nella Lettera a Papa Leone X : "E perché el modo del dissegnar che più si appartiene allo architecto è differente da quel del pictore, dirò qual mi pare conveniente per intendere tutte le misure e sapere trovare tutti li membri delli edifici senza errore. El dissegno adunque delli edifici pertenente al architecto si divide in tre parti, delle quali la prima si è la pianta, o - vogliam dire - el dissegno piano; la seconda si è la parete di fuora, con li suoi ornamenti; la terza è la parete di dentro, pur con li suoi ornamenti..." - da: E.CAMESASCA Raffaello Sanzio: tutti gli scritti Milano, BUR, 1956 -). Altri riferimenti sugli elaborati progettuali indispensabili si ricavano anche dalle Raccomandazioni relative agli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zone sismiche, documento contenuto in un’omonima circolare ministeriale del 1986 [n° 1032, del 18 luglio] (5), e, ragionando per analogia, adottabile per qualsiasi progetto di restauro. Sempre, però, sotto la direzione di persone in possesso del titolo professionale richiesto [cioè: architetto] (6). Comunque, il funzionario incaricato di svolgere la "pratica" deve essere messo nella condizione di capire l’oggetto specifico della domanda, in particolare i lavori che si intendono approntare, non trascurando la necessità di sopralluoghi congiunti preventivi (è bene, infatti, che il delegato del Soprintendente veda con i suoi occhi lo stato di conservazione degli immobili prima che l’Ufficio emetta il proprio benestare). Il nulla osta indirizzato al proprietario da parte della Soprintendenza può contenere ulteriori indicazioni dettagliate sulle operazioni da eseguirsi. Il tutto gratuitamente. L’autorizzazione è, ovviamente, concessa quando i lavori programmati rispettano i parametri tecnici della tutela e della conservazione [quindi secondo le istruzioni della Carta del restauro 1972]. Diversamente, il Soprintendente ha la facoltà di negare il benestare motivando il diniego (e se gli interventi vengono iniziati senza sottoporre il progetto per la preventiva approvazione, possono essere addirittura sospesi e obbligati alla messa in pristino; art. 20. Cfr. O.RUGGERI, Beni culturali privati. Manuale di aggiornamento di norme vigenti, Roma, ADSI, 1987). Anche perché la completezza del progetto sotto l’aspetto di maggiori e argomentate scelte tecnico\conservative è requisito necessario non solo per questioni di etica disciplinare (che dovrebbe in ogni caso costituire condizione indiscutibile), ma anche per attivare i contributi e le agevolazioni fiscali: la L.1552\61 è disponibile a caricare, in parte, la spesa del restauro sullo Stato - quando si tratti, appunto, di lavori eseguiti unicamente per la conservazione e il ripristino architettonico [impiantistica esclusa] (7) -; la L.512\82 permette di alleggerire il peso dei non lievi sacrifici finanziari che i proprietari di beni culturali sono costretti a sostenere - riconoscendo ai possessori la deducibilità, dal proprio reddito fiscale, delle spese sostenute per la manutenzione e la protezione dei beni stessi - [cfr. F.BOCCHIERI, Restauro conservazione tutela dei beni culturali..., Udine, Aviani, 1994 + A.CALVANI, Guida alla conservazione dei beni culturali, Torino, UTET, 1995]. Tutti questi passaggi (procedurali perché disciplinari) sono stati, qui a Vilminore, rispettati. Il confronto tra professionisti esterni e funzionario di Soprintendenza - per questioni affini il restauro e la storia dell’architettura - deve pertanto sollecitare (nelle inevitabili non coincidenti identità culturali) un contraddittorio che pone al centro, quale obiettivo finale, unicamente un prodotto di alta qualità. Tale prodotto si chiama progetto architettonico (8). L’esordio del supporto informatico a sostegno del progetto di restauro, se da un punto di vista contenutistico non deve trascurare quanto fin qui esplicitato [e paradossalmente non registrerebbe variazioni se ritornasse al supporto di tipo cartaceo], è indubbiamente foriero di uno sguardo non univoco soprattutto per quelle implicazioni di complessità (9) - paragonabili alla metodologia propria della biblioteconomia e della bibliografia - che l’ avvio dell’ ipertesto, così come proposto, produce. L’esempio illustrato dai due progettisti (Attilio Cristini, architetto; Giordano Cavagnini, storico e restauratore, ulteriormente apprezzabili per il reciproco sforzo alla reciprocità) serva come esempio - anche a chi scrive\parla - di costruttivo approccio tutorio.+

NOTE:

(1) L’opposizione di architettura e edilizia è qui intesa nella felice soluzione di Virgilio Vercelloni [ architetto, urbanista, storico, paesaggista recentemente scomparso - di cui sono debitore non solo per le definizioni del titolo - ] per significare ‘la dicotomia aprioristica (e preconcetta) tra quanto è degno di essere oggetto di vincolo conservativo e quanto non lo è (come nella cultura del baedeker che suggerisce all’attenzione del turista solo l’emergenza monumentale trascurando ogni contesto connettivo: ma il paesaggio urbano non è un deserto con i soli cosiddetti monumenti, ma un insieme - per usare categorie paracrociane - di architettura ed edilizia, così come oggettivamente noi lo percepiamo visivamente). Questa valutazione del paesaggio come un insieme di relazioni, non solo come il contrappunto di anche lontane emergenze, è elaborata anche sulla base di una generale acquisizione storica e critica che considera ormai inaccettabile una dicotomia di valori tra arti maggiori e arti minori, tra opera d’arte e testimonianza della cultura materiale’. Da: V.VERCELLONI, La salvaguardia del patrimonio storico, culturale e ambientale: il sistema dei vincoli, in: ‘Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Novara’, s.n.t. [ma, giugno 1994]

(2) La struttura del Ministero per i Beni Culturali e ambientali è anche oggi quella risultante - all’atto della sua costituzione, nel 1975 - dall’assemblaggio delle Direzioni generali e dei servizi precedentemente appartenenti alla Pubblica Istruzione, al Ministero dell’Interno e alla Presidenza del Consiglio. I suoi compiti (come recita l’art.1 del DPR 805\75) sono la tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali, archeologici, storici, artistici, archivistici, librari, secondo le leggi vigenti; esso tutela altresì ogni diverso bene del patrimonio culturale nazionale che non rientri nelle competenze di altre amministrazioni statali, o che gli sia attribuito da leggi successive. Il Ministro - attualmente: On. Giovanna Melandri - è un organo di direzione politica. Nella definizione dell’assetto funzionale del Ministero, l’amministrazione si divide in centrale e periferica. La prima si articola in Uffici Centrali [Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici - direttore generale: M.SERIO -; Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici; Ufficio centrale per i beni archivistici; Ufficio centrale per i beni librari; Direzione generale del personale] e Istituti Centrali [Istituto Centrale per il restauro; Istituto centrale per il catalogo; Istituto centrale per la patologia del libro; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane...] con funzioni di programmazione e coordinamento di metodologie scientifiche. E’ affiancato da ‘organi consultivi’: il Consiglio Nazionale per i Beni culturali e ambientali e diversi comitati di settore. L’amministrazione periferica è quella citata (solo le Soprintendenze bibliografiche, col compito di vincolare il materiale librario di pregio, risultano trasferite alle Regioni dal 1972) [cfr.: S.ITALIA, L’amministrazione dei beni culturali..., Roma, Elia, 1978]. Un recente decreto legislativo [D.lg n° 368, 20 ottobre 1998; in G.U. determinandone anche il cambio di denominazione: Ministero per i beni e le attività culturali.

(3) Ma se il restauro è finanziato direttamente dallo Stato, noi funzionari ricopriamo pure il ruolo di progettisti e D.L. [interventi di restauro con contribuzione dello Stato]

(4) Il citato D.lg - rinviando al D.lg 112\98 - indica le seguenti nuove definizioni: - "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge; - "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali; - "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali; - "gestione"...; "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione; "attività culturali"...; - "promozione"...

(5) V.CAZZATO-T.CECCARINI-A.MARESCA-P.PETRAROIA (a cura di), Beni culturali e prassi della tutela. Circolari ministeriali... [Beni architettonici... - Cap.III], Roma, IPZS, 1992; tra le varie raccomandazioni ivi contenute: - "gli interventi di miglioramento [sono] definiti come [l’] insieme di opere atte a conseguire un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche senza peraltro modificare sostanzialmente il comportamento globale dell’edificio". [Inoltre:] - una particolare attenzione ai materiali e magisteri originali; - un rigoroso e sistematico approccio interdisciplinare in tutte le fasi progettuali, con particolare riferimento agli apporti architettonici, storici, geotecnici, strutturali, impiantistici; - il ricorso a tecniche e materiali il più possibile vicini agli originali, con severo esame critico interdisciplinare di eventuali interventi difformi dai suddetti... In definitiva, in presenza di una ‘patologia ordinaria’ del monumento si deve effettuare la scelta della conservazione diffusa... Le operazioni da compiere saranno, a titolo esemplificativo, del tipo seguente: - verifica e riparazione degli orizzontamenti (tetti, solai, archi, volte, piattabande) con procedimenti prevalentemente tradizionali (irrigidimento dei tavolati con un secondo tavolato chiodato...); - verifica e riparazione delle lesioni verticali o subverticali, con procedimenti tradizionali ai fini di ricostruire, pur senza eccessivi irrigidimenti, la continuità della compagine muraria... Pertanto gli elaborati progettuali dovranno di regola essere almeno i seguenti: - uno studio storico critico sul complesso da restaurare che individui tutte le trasformazioni intervenute nel tempo; ... - un accurato rilievo plano altimetrico del complesso, comprendente le strutture di fondazione; - un dettagliato rilievo critico che riporti i dati acquisiti incrociandoli con dati ricavabili attraverso l’utilizzo di strumentazioni diagnostiche ...

(6) L’art. 52 del RD del 23 ottobre 1925, n°2537 (regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto) dispone che le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati nella L.1089\39 sono di spettanza della professione di architetto, ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.

(7) Porto come esempio una nota di precisazione dell’ Ufficio Centrale Beni Architettonici... in riferimento a questioni legate ai contributi ex lege 1552\61; tale nota - seguita all’istanza della proprietà al fine di accedere a questa forma di rimborso parziale - richiedeva diverse integrazioni, tra le quali: una congrua relazione storico\artistica e la relazione tecnico\scientifica relativa ai lavori eseguiti così come prevista dall’ art. 8 della ‘Carta del restauro ‘72’ ["...ogni intervento deve essere preventivamente studiato e motivato per iscritto e del suo corso dovrà essere tenuto un giornale, al quale farà seguito una relazione finale, con la documentazione fotografica di prima, durante e dopo l’intervento. Verranno inoltre documentate tutte le ricerche e analisi eventualmente compiute col sussidio della fisica, la chimica, la microbiologia ed altre scienze. Di tutte queste documentazioni sarà tenuta copia nell’archivio della Soprintendenza..."].

(8) ‘Già oggi è possibile valutare che ogni proposta di intervento sul territorio, qualunque esso sia, dovrebbe anzitutto dimostrare la sua capacità di contribuire alla riqualificazione del paesaggio nel quale l’intervento si colloca. Una dimostrazione, questa, che potrebbe essere richiesta ad ogni imprenditore ed a ogni progettista...imponendo a queste categorie un adeguato ragionamento, ed imponendo al momento pubblico che esamina un progetto (anche un modesto progetto edilizio urbano, anche un’opera di manutenzione straordinaria che dal punto di vista cromatico e materico sia in grado di incidere nel particolare paesaggio urbano) di ragionare anch’esso in questa logica per verificare se l’intervento...contribuisca in maniera convincente a migliorare la qualità del paesaggio nel quale si colloca (sia per la capacità di argomentazione di coloro che lo presentano, sia per il metodo con cui si esaminano il progetto e le argomentazioni allegate)’ V.VERCELLONI, La salvaguardia..., cit.

(9) Vedi il mio contributo al Seminario sul libro antico tenutosi a Venezia nel maggio 1994; titolo: Questioni di metodologia comparata delle forme di tutela dei beni culturali. Catalogo, conservazione e restauro negli ambiti architettonico e bibliografico, in: A.SCARSELLA (a cura di), Sul libro antico, Viterbo, Betagamma, 1995

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Indice - Giornata di studio
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